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Quando un richiamo sul lavoro diventa un MALTRATTAMENTO? (e vieni condannato) 6 лет назад


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Quando un richiamo sul lavoro diventa un MALTRATTAMENTO? (e vieni condannato)

QUANDO UN RICHIAMO SUL LAVORO DIVENTA UN MALTRATTAMENTO (E VIENI CONDANNATO) Cassazione Penale, Sez. VI – Sentenza n. 51591 del 2/12/2016 IL CASO Il titolare di fatto di uno studio di commercialisti nei confronti di chi - a suo dire – commetteva degli errori, era solito: 1. Alzare la voce 2. Insultare 3. Lanciare oggetti In particolare, oltre all’elenco di cui sopra, nei confronti di una specifica dipendente, accadeva che questa fosse obbligata a rimanere seduta, senza motivo, davanti al tavolo del titolare mentre telefonava o lavorava al computer. "Questo è mobbing!" Voi direte. "Ed è penale!" Sì, è mobbing (il mobbing è questo ed altro) e, no: non è penale. In che senso? IL MOBBING NON E' PENALE? Nel nostro codice penale non c’è traccia di una specifica figura incriminatrice esplicitamente corrispondente al mobbing, quindi sulla base del diritto positivo la via penale non appare praticabile. Ciò nonostante, il titolare suddetto – come potete immaginare – è stato denunciato e condannato nei primi gradi di giudizio per “Maltrattamenti”. Articolo 571 del codice penale. Quando il titolare dello studio è stato denunciato dalla sua dipendente, la linea difensiva del titolare è stata proprio questa. In cassazione il ricorso ha avuto queste due motivazioni principali: - Il rapporto di lavoro non è incluso nelle situazioni considerate dall’articolo del codice penale per il quale è stato incriminato - La seconda è più complessa (una sorta di contorsione mentale), ma in breve ed in altri termini è: anche se avessi abusato dei mezzi indicati dalla legge (ovvero l’art. 7 dello statuto dei lavoratori), al massimo si tratterebbe appunto di mobbing, che non ha di per sé rilevanza penale e quindi deve essere trattato in sede civile Cosa hanno stabilito i giudici della suprema corte? Datore di lavoro, lavoratore: cosa puoi imparare? COSA HANNO STABILITO I GIUDICI Per farla breve. I giudici hanno detto: “non solo hai maltrattato la tua dipendente, ma ti imputiamo anche l’aggravante della familiarità. Quindi si passa da una reclusione fino a sei mesi, ad una reclusione da 2 a 6 anni.” Questo in dottrina è un concetto consolidato: l’ambiente di lavoro ha dinamiche simili all’ambiente familiare, dove c’è fiducia e discrezionalità, ma anche la soggezione di una parte (il lavoratore) nei confronti dell’altra (datore di lavoro). In termini spiccioli, questa è la c.d. “parafamiliarità”. DATORE DI LAVORO, LAVORATORE, COSA PUOI IMPARARE? 1. Non è vietato attuare misure disciplinari dove è fisiologicamente necessario: - ma non solo non bisogna abusarne - le misure non devono essere eccentriche rispetto al contesto 2. Le sanzioni disciplinari e le loro modalità di erogazione sono indicate nell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) e nei CCNL. Quelle e solo quelle possono essere attuate 3. Bisogna stare calmi, perché come scrisse Arturo Graf, “Il sapere e la ragione parlano; l’ignoranza e il torto urlano.”

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